Dossier Riforma giustizia civile

Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pi- gnoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono de- positate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pi- gnoramento, notifica al debitore e al ter- zo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato de- posito nel fascicolo dell’esecuzione de- termina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si pro- duce solo nei confronti dei terzi rispet- to ai quali non è notificato o deposita- to l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il ti- tolo esecutivo ed il precetto, e si applica- no le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei credi- tori intervenuti muniti di titolo esecutivo

La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al mo- mento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al credi- tore. Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pi- gnoramento, notifica al debitore e al ter- zo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La man- cata notifica dell’avviso o il suo manca- to deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramen- to. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi ri- spetto ai quali non è notificato o deposi- tato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposi- to della nota di iscrizione a ruolo, lo co- munica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l’obbligo del terzo cessa

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