Dossier Riforma giustizia civile

possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazio- ne dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decre- to con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contene- re l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

alla data di ricezione della comunicazione. Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il ti- tolo esecutivo ed il precetto, e si applica- no le disposizioni di cui al quarto com- ma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo ese- cutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’asse- gnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui vie- ne fissata l’udienza di cui al periodo pre- cedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

Breve commento Apportate modifiche di mero coordinamento, con l’espunzione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, che anche nel processo esecutivo viene eliminata, e al deposito di atti «in cancelleria». Si precisa che essa interviene sull’articolo 543 anche al fine di eliminare un dubbio interpretativo. Al quinto e sesto comma la norma prevede infatti che il creditore debba notificare al debitore e al terzo pignorato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La suddivisione delle disposizioni in due diversi commi e la previsione, contenuta nel sesto comma, della liberazione delle somme per il caso in cui non sia stata effettuata la notifica dell’avvi- so «di cui al presente comma» può indurre a pensare che tale effetto si verifichi solo qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, e non anche quando è eseguito nei confronti di un solo soggetto.

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