Dossier Riforma giustizia civile

La liberazione delle somme avviene, invece, in entrambi i casi. Si è quindi ritenuto opportuno concentrare nel solo quinto comma tutte le disposizioni in tema di avvi- so dell’avvenuta iscrizione a ruolo, con contestuale abrogazione del sesto, affinché sul punto non residuino dubbi di sorta. Recependo un’osservazione formulata dalla 2a Commissione del Senato si è inoltre sostituito il sesto comma disponendo che se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo; in tal caso, l’obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione. La norma è finalizzata ad assicurare lo svincolo delle somme pignorate in epoca antecedente al decorso del termine per la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo, nel caso in cui il debitore, ricevuto il pignoramento, provveda immediatamente al pagamento. Rispetto all’osservazione n. 26 della Commissione II della Camera dei Deputati, con la quale è stato chiesto al Governo di chiarire la portata delle disposizioni in merito al pignora- mento eseguito nei confronti di più terzi, si osserva che la problematica segnalata è stata già risolta per effetto delle modifiche apportate con il presente schema di decreto all’articolo 543 c.p.c.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 557 (Deposito dell’atto di pignora- mento) Eseguita l’ultima notificazione, l’uffi- ciale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal con- servatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancel- leria del tribunale competente per l’ese- cuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e

Art. 557 (Deposito dell’atto di pignora- mento) Eseguita l’ultima notificazione, l’uffi- ciale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal con- servatore dei registri immobiliari. Il creditore deve iscrive a ruolo il proces- so presso il depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecu- zione depositando la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo ese-

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