Dossier Riforma giustizia civile

notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso

proceduto alla vendita o indicare il pro- prio indirizzo di posta elettronica cer- tificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le notificazioni e comu- nicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.

Breve commento Apportate modifiche di mero coordinamento, con l’espunzione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, che anche nel processo esecutivo viene eliminata, e al depo- sito di atti «in cancelleria».

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 587 (Inadempienza dell’aggiudica- tario) Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall’arti- colo 585, quarto comma, il giudice dell’e- secuzione con decreto dichiara la deca- denza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La di- sposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiu- dicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scaden- za del termine; il giudice

Art. 587 (Inadempienza dell’aggiudica- tario) Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’ag- giudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi di- spone un nuovo incanto. La disposizio- ne di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del ter- mine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a

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