La trascrizione della sentenza che ac- coglie la domanda prevale sulle tra- scrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda. Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clauso- la compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuove- re il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
La trascrizione della sentenza che ac- coglie la domanda non pregiudica i di- ritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clauso- la compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuove- re il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Breve commento L’intervento incide sul secondo periodo del numero 6-bis) dell’art. 2690, primo com- ma – secondo cui la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della doman- da – sostituendolo con la previsione secondo cui essa «non pregiudica i diritti acqui- stati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda». Il riferimento alle trascrizioni eseguite «contro il con- venuto» non era pertinente con la speciale ipotesi di revocazione della sentenza per contrarietà alla CEDU cui si riferisce la disposizione. Al contempo, la norma viene resa coerente con il disposto dell’articolo 2652 c.c. e con quello di cui al numero 6) dello stesso articolo 2690 in tema di domande di revocazione ex art. 395 c.p.c. e di opposi- zione di terzo, introducendovi la medesima deroga al principio generale secondo cui resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis.
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