Dossier Riforma giustizia civile

applicarsi anche agli aggiudicatari, che il giudice dell’esecuzione non possa emettere il decreto di trasferimento qualora tali obblighi non siano stati rispettati, e che sia isti- tuita una banca dati nazionale delle aste giudiziarie proprio allo scopo di ostacolare le attività criminose.

3.3.4. TITOLO IV -BIS - DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta) Con il provvedimento di condanna all’a- dempimento di obblighi diversi dal pa- gamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ov- vero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la de- correnza. Il giudice può fissare un termi- ne di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circo- stanza utile. Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è di- verso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza o ri- tardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecu-

Art. 614-bis (Misure di coercizione in- diretta) Con il provvedimento di condanna all’a- dempimento di obblighi diversi dal pa- gamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ov- vero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la de- correnza. Il giudice può fissare un termi- ne di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circo- stanza utile. Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è di- verso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza o ri- tardo nell’esecuzione del provvedimen- to è determinata dal giudice dell’esecu-

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