Dossier Riforma giustizia civile

zione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612. Il giudice determina l’ammontare del- la somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della presta- zione dovuta, del vantaggio per l’ob- bligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Il provvedimento costituisce titolo ese- cutivo per il pagamento delle somme do- vute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di la- voro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

zione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Il provvedi- mento perde efficacia in caso di estinzio- ne del processo esecutivo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612. Il giudice determina l’ammontare del- la somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della presta- zione dovuta, del vantaggio per l’ob- bligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Il provvedimento costituisce titolo ese- cutivo per il pagamento delle somme do- vute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di la- voro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

Breve commento Si interviene sugli articoli 614-bis, 616 e 618 al fine da un lato di prevedere la perdita di efficacia delle misure di coercizione indiretta nel caso di estinzione del processo esecutivo (la modifica consegue all’accoglimento di specifica osservazione della Com- missione Giustizia del Senato), dall’altro di garantire, con le modifiche agli articoli 616 e 618, la celere trattazione delle opposizioni esecutive – che peraltro sono in sé stesse caratterizzate da urgenza in quanto escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969 – in armonia con la disposizione secondo cui i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis sono ridotti della metà. Di conseguenza, si prevede che quando il giudizio di merito sull’opposizione è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione siano corrispondentemente dimezzati

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