Dossier Riforma giustizia civile

anche i termini previsti dagli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter, rispettivamente per la per la costituzione dell’attore, quella del convenuto, le verifiche preliminari da parte del giudice e il deposito delle memorie integrative, in modo che la trattazione del pro- cesso possa avere inizio nel più breve tempo possibile. Ciò anche al fine di limitare i pregiudizi che la pendenza di un’opposizione può di fatto arrecare alla regolare anda- mento della procedura esecutiva, anche se non sospesa.

3.3.5. TITOLO V - DELLE OPPOSIZIONI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 616 (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione) Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudi- zio di merito secondo le modalità pre- viste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altri- menti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordina- rio di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171- bis e 171- ter .

Art. 616 (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione) Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudi- ce dell’esecuzione questi fissa un ter- mine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura del- la parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altri- menti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

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