Breve commento Si interviene al fine da un lato di prevedere la perdita di efficacia delle misure di coer- cizione indiretta nel caso di estinzione del processo esecutivo, dall’altro di garantire, con le modifiche agli articoli 616 e 618, la celere trattazione delle opposizioni esecu- tive – che peraltro sono in sé stesse caratterizzate da urgenza in quanto escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969 – in armonia con la disposizione secondo cui i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis sono ridotti della metà.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell’esecuzione) Il giudice dell’esecuzione fissa con de- creto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del de- creto, e dà, nei casi urgenti, i provvedi- menti opportuni. All’udienza dà con ordinanza i provvedi- menti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, os- servati i termini a comparire di cui all’ar- ticolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà
Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell’esecuzione) Il giudice dell’esecuzione fissa con de- creto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del de- creto, e dà, nei casi urgenti, i provvedi- menti opportuni. All’udienza dà con ordinanza i provvedi- menti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzio- ne del giudizio di merito, previa iscri- zione a ruolo a cura della parte interes- sata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresì non impugnabili le sentenze
183
Made with FlippingBook Online newsletter maker