Dossier Riforma giustizia civile

pronunciate a norma dell’articolo prece- dente primo comma.

anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo prece- dente primo comma.

Breve commento Si interviene al fine da un lato di prevedere la perdita di efficacia delle misure di coer- cizione indiretta nel caso di estinzione del processo esecutivo, dall’altro di garantire, con le modifiche agli articoli 616 e 618, la celere trattazione delle opposizioni esecu- tive – che peraltro sono in sé stesse caratterizzate da urgenza in quanto escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969 – in armonia con la disposizione secondo cui i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis sono ridotti della metà.

3.4. LIBRO IV - DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

3.4.1. TITOLO I - DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 634 (Prova scritta) Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell’articolo precedente le polizze e pro- messe unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei re- quisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per presta-

Art. 634 (Prova scritta) Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell’articolo precedente le polizze e pro- messe unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei re- quisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per presta-

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