zioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estrat- ti autentici delle scritture contabili pre- scritte dalle leggi tributarie, quando si- ano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
zioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti in- formatici, con l’osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inol- tre prova scritta idonea le fatture elet- troniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.
Breve commento Si interviene sotto un duplice profilo sul secondo comma dell’articolo 634, relativo alla prova scritta nel procedimento per decreto ingiuntivo per crediti relativi a sommini- strazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, allo scopo di agevolare il recupero dei crediti da parte di imprese e professionisti, anche nell’ottica del perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR. In primo luogo, la disposizione secondo cui le scritture contabili costituiscono idonea prova scritta ai fini dell’emissione dell’ingiunzione viene finalmente aggiorna- ta alla luce dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni, che hanno visto scomparire le scritture contabili cartacee, in favore di quelle tenute in formato elettronico, e con esse gli obblighi di bollatura e vidimazione. Viene quindi espunta dalla norma la previsio- ne che condizionava il valore probatorio delle scritture alla corretta esecuzione di tali adempimenti: le scritture contabili previste dalle leggi tributarie vengono totalmente equiparate a quelle previste dagli articoli 2214 e segg. c.c. e si richiede che tanto le une quanto le altre siano tenute, anche con strumenti informatici, conformemente alle
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