Dossier Riforma giustizia civile

prescrizioni di legge. In secondo luogo, si aggiunge un ulteriore periodo, dopo l’ultimo, al secondo comma dell’articolo 634, al fine di prevedere che costituiscono prova scrit- ta idonea anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscam- bio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate. La modifica scaturisce dal fatto che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica sono esonerati dall’obbligo di annotarle ne registri di cui si è detto (ai sensi dell’articolo 1, comma 3-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127); di conse- guenza, alcuni uffici giudiziari non hanno sin qui concesso, in mancanza di una previ- sione testuale, decreti ingiuntivi per crediti fondati su fattura elettronica, in mancanza delle scritture contabili menzionate. La novella prevede, quindi, che anche la fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia delle entra- te sia prova scritta sufficiente per emettere un decreto ingiuntivo, analogamente alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili, anche considerato che il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici ed immodificabili che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati dai sistemi di un terzo qualificato, quale l’Agenzia delle Entrate.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 638 (Forma della domanda e deposito) La domanda d’ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’articolo 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quan- do è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l’indicazione dell’indirizzo

Art. 638 (Forma della domanda e deposito) La domanda d’ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’articolo 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quan- do è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

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