luoghi di cui all’articolo 638. Contem- poraneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedi- mento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo 163- bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a compa- rire.
modi di cui all’articolo 638. Contempo- raneamente l’ufficiale giudiziario depo- sita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il decreto affinché il cancel- liere ne prenda nota. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del proces- so di cognizione davanti al giudice adi- to. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l’anticipazione di cui all’arti- colo 163-bis, secondo comma, deve es- sere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine mini- mo a comparire.
Breve commento Si interviene sull’articolo 645 sostituendo il riferimento all’atto di citazione con il più generico concetto di «atto introduttivo», alla luce del fatto che l’opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro e dunque con ricorso. Al contempo, la norma è stata armonizzata con le novità in tema di notifica e deposito telematici prevedendo che l’ufficiale giudiziario che ha notificato l’atto di opposizione non debba più notificare un avviso al cancelliere, ma debba depositare copia dell’atto stesso nel fascicolo informatico contenente il decreto, affinché il cancelliere possa avere contezza che il decreto non è divenuto esecutivo e annotare l’evento nel registro. Al secondo comma, inoltre, è aggiornato il riferimento al secondo comma dell’articolo 163-bis piuttosto che al terzo, coordinando così la nor- ma con l’abrogazione dell’originario secondo comma dell’articolo 163-bis disposta dal decreto legislativo n. 149 del 2022.
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