02. LE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 38 disp. att. c.c. (Competenza del tri- bunale dei minori) Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti da- gli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tri- bunale ordinario i procedimenti previ- sti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successi- vamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell’articolo 710 del co- dice di procedura civile e dell’articolo 9
Art. 38 disp. att. c.c. (Competenza del tribunale dei minori) Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribuna- le ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del co- dice civile, anche se instaurati su ricor- so del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamen- te, tra le stesse parti, giudizio di sepa- razione, scioglimento o cessazione de- gli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quar- to comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da
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