Dossier Riforma giustizia civile

gamento dei tempi necessari affinché il creditore possa agire esecutivamente per il recupero del credito. In particolare, l’art. 648 dispone che il giudice debba provvedere sull’istanza alla prima udienza; la previsione è stata introdotta nel 2013 con finalità acceleratorie, allo scopo di evitare che la decisione fosse procrastinata e differita alle fasi successive del procedimento. Secondo alcuni interpreti, tuttavia, essa impedireb- be al giudice di provvedere in una fase anteriore alla prima udienza di trattazione, che a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022 è destinata a svolgersi, nella migliore delle ipotesi, a distanza di circa sei mesi dall’emissione del decreto ingiuntivo. Si è pertanto ritenuto opportuno precisare, mediante l’inseri- mento nell’art. 648 di un nuovo terzo comma, che – sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 351 – il creditore opposto può sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione, se ricorrono ragioni di urgenza che, al fine di prevenire abusi che intralcerebbero l’ordinata e regolare gestione del ruolo, dovranno essere specificamente indicate nell’istanza; il giudice solleciterà quindi il contraddit- torio delle parti sul punto, e provvederà – anche in questo caso – con ordinanza non impugnabile.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) L’esecutorietà non disposta con la sen- tenza o con l’ordinanza di cui all’artico- lo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione. Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecuti- vo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’e- secutorietà.

Art. 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) L’esecutorietà non disposta con la sen- tenza o con l’ordinanza di cui all’artico- lo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione. Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecuti- vo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’e- secutorietà.

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