gamento dei tempi necessari affinché il creditore possa agire esecutivamente per il recupero del credito. In particolare, l’art. 648 dispone che il giudice debba provvedere sull’istanza alla prima udienza; la previsione è stata introdotta nel 2013 con finalità acceleratorie, allo scopo di evitare che la decisione fosse procrastinata e differita alle fasi successive del procedimento. Secondo alcuni interpreti, tuttavia, essa impedireb- be al giudice di provvedere in una fase anteriore alla prima udienza di trattazione, che a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022 è destinata a svolgersi, nella migliore delle ipotesi, a distanza di circa sei mesi dall’emissione del decreto ingiuntivo. Si è pertanto ritenuto opportuno precisare, mediante l’inseri- mento nell’art. 648 di un nuovo terzo comma, che – sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 351 – il creditore opposto può sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione, se ricorrono ragioni di urgenza che, al fine di prevenire abusi che intralcerebbero l’ordinata e regolare gestione del ruolo, dovranno essere specificamente indicate nell’istanza; il giudice solleciterà quindi il contraddit- torio delle parti sul punto, e provvederà – anche in questo caso – con ordinanza non impugnabile.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) L’esecutorietà non disposta con la sen- tenza o con l’ordinanza di cui all’artico- lo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione. Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecuti- vo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’e- secutorietà.
Art. 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) L’esecutorietà non disposta con la sen- tenza o con l’ordinanza di cui all’artico- lo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione. Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecuti- vo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’e- secutorietà.
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