Dossier Riforma giustizia civile

Breve commento La modifica all’art. 654 è di mero coordinamento, con l’espunzione del riferimento alla stesura del decreto che dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo in calce al decreto stesso.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 658 (Intimazione di sfratto per morosità) Il locatore può intimare al conduttore, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al co- lono lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affit- to alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i ca- noni scaduti. Se il canone consiste in derrate, il locato- re deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.

Art. 658 (Intimazione di sfratto per morosità) Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell’ar- ticolo precedente anche in caso di man- cato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti. Se il canone consiste in derrate, il locato- re deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.

Breve commento L’intervento al primo comma dell’art. 658 estende espressamente l’applicazione del procedimento di sfratto per morosità anche all’affitto di azienda e all’affitto a colti- vatore diretto, al mezzadro e al colono. Si intende così risolvere il preesistente dubbio interpretativo circa tale estensione, derivante dal fatto che solo l’art. 657 sulla finita locazione, come modificato dal decreto legislativo 149/2022, conteneva i riferimenti a tali contratti. D’altra parte, risulta dalla relazione illustrativa della legge delega che intento del legislatore era quello di estendere il procedimento di sfratto per morosità

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