Dossier Riforma giustizia civile

Tra il giorno della notificazione dell’in- timazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedo- no pronta spedizione il giudice può, su istanza dell’intimante, con decreto mo- tivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la relazio- ne di notificazione o la comparsa di ri- sposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza. Ai fini dell’opposizione e del compimen- to delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell’intimato. Se l’intimazione non è stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettua- ta notificazione a mezzo di lettera racco- mandata, e allegare all’originale dell’at- to la ricevuta di spedizione.

supposti di legge può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tra il giorno della notificazione dell’in- timazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedo- no pronta spedizione il giudice può, su istanza dell’intimante, con decreto mo- tivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la relazio- ne di notificazione o la comparsa di ri- sposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza. Ai fini dell’opposizione e del compimen- to delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell’intimato. Se l’intimazione non è stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettua- ta notificazione a mezzo di lettera racco- mandata, e allegare all’originale dell’at- to la ricevuta di spedizione.

Breve commento Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2024, il secondo comma dell’articolo 660 viene modificato in linea con la disciplina generale delle no- tificazioni a mezzo posta elettronica certificata e del domicilio digitale, tenuto conto delle esigenze di maggiore chiarezza manifestate, in materia, dall’osservazione n. 29 della Commissione II della Camera dei Deputati.

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