Dossier Riforma giustizia civile

Quanto al terzo comma, il contenuto della citazione per la convalida è stato integrato con l’inserimento dell’avvertimento circa la possibilità, sussistendone i presupposti, di presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in armonia con la analoga previsione introdotta nel rito ordinario (all’articolo 163) dal decreto le- gislativo n. 149 del 2022.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 664 (Pagamento di canoni) Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decre- to di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’ese- cuzione dello sfratto, e per le spese rela- tive all’intimazione. Il decreto è conservato nel fascicolo d’ufficio unitamente a una copia dell’at- to di intimazione. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo prece- dente. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

Art. 664 (Pagamento di canoni) Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei ca- noni scaduti e da scadere fino all’esecu- zione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione. Il decreto è steso in calce ad una copia dell’atto di intimazione presentata dall’i- stante, da conservarsi in cancelleria. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo prece- dente. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

Breve commento La norma subisce aggiornamenti meramente lessicali necessari per aggiornarli alla nuova disciplina, rispettivamente, del fascicolo informatico e del deposito telematico degli atti.

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