CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 669-bis (Forma della domanda) La domanda si propone con ricorso de- positato nella cancelleria del al giudice competente.
Art. 669-bis (Forma della domanda) La domanda si propone con ricorso de- positato nella cancelleria del giudice competente.
Breve commento La norma subisce aggiornamenti meramente lessicali necessari per aggiornarli alla nuova disciplina, rispettivamente, del fascicolo informatico e del deposito telematico degli atti.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 669-octies (Provvedimento di ac- coglimento) L’ordinanza di accoglimento, ove la do- manda sia stata proposta prima dell’ini- zio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a ses- santa giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perento- rio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Art. 669-octies (Provvedimento di ac- coglimento) L’ordinanza di accoglimento, ove la do- manda sia stata proposta prima dell’ini- zio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a ses- santa giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perento- rio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
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