Dossier Riforma giustizia civile

Per le controversie individuali relati- ve ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, esclu- se quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine de- corre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della ri- chiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compro- missoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’al- tra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedi- mento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomi- na degli arbitri. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-no- vies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari ido- nei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’arti- colo 688 e ai provvedimenti di sospensio- ne dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quar- to comma, del codice civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Per le controversie individuali relati- ve ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, esclu- se quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine de- corre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della ri- chiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compro- missoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’al- tra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedi- mento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomi- na degli arbitri. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-no- vies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari ido- nei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’arti- colo 688 e ai provvedimenti di sospensio- ne dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma, del codice civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

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