Dossier Riforma giustizia civile

provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che ha emes- so il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristi- nare la situazione precedente. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzio- ne di cui all’articolo 669-undecies, ov- vero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato con- cesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronuncia- ti nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giu- dice che ha emesso il provvedimento. Se la causa di merito è devoluta alla giu- risdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedi- mento cautelare, oltre che nei casi pre- visti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia: 1) se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini even- tualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni inter- nazionali;

cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che ha emes- so il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristi- nare la situazione precedente. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzio- ne di cui all’articolo 669-undecies, ov- vero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato con- cesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronuncia- ti nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giu- dice che ha emesso il provvedimento. Se la causa di merito è devoluta alla giu- risdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedi- mento cautelare, oltre che nei casi pre- visti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia: 1) se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini even- tualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni inter- nazionali;

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