2) se sono pronunciati sentenza stranie- ra, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesi- stente il diritto per il quale il prov- vedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del prov- vedimento cautelare e per le disposi- zioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
2) se sono pronunciati sentenza stra- niera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino ine- sistente il diritto per il quale il prov- vedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del prov- vedimento cautelare e per le disposi- zioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
Breve commento Espunti i superati riferimenti alla stesura di provvedimenti «in calce», rispettivamen- te, «al ricorso» e «al provvedimento del presidente». Si tratta di collocazione non più compatibile con la redazione telematica dei provvedimenti e degli atti.
3.4.2. TITOLO II - DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 738 (Procedimento) Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico mini- stero, gli atti sono a lui previamente co- municati ed egli stende deposita le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Il giudice può assumere informazioni.
Art. 738 (Procedimento) Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico mini- stero, gli atti sono a lui previamente co- municati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Il giudice può assumere informazioni.
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