precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribunale per i minorenni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedi- mento, previa riunione, continua. I prov- vedimenti adottati dal tribunale per i mi- norenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministe- ro della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, prov- vede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso per l’irrogazione delle san- zioni in caso di inadempienze o violazio- ni, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civi- le. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l’irrogazione delle sanzioni davanti al tribunale ordinario, quest’ultimo, d’uf- ficio o a richiesta di parte, senza indugio
della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minoren- ni, d’ufficio o su richiesta di parte, sen- za indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti tem- poranei e urgenti nell’interesse del mi- nore e trasmette gli atti al tribunale ordi- nario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedi- menti adottati dal tribunale per i mino- renni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministe- ro della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, prov- vede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Il tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti previsti dagli artico- li 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile , quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o vie- ne instaurato autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473- bis.39 del codice di procedura civile da- vanti al tribunale ordinario, quest’ultimo,
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