Breve commento Espunti i superati riferimenti alla stesura di provvedimenti «in calce», rispettivamen- te, «al ricorso» e «al provvedimento del presidente». Si tratta di collocazione non più compatibile con la redazione telematica dei provvedimenti e degli atti.
3.4.3. TITOLO IV - DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’APERTURA DELLE SUCCESSIONI
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 753 (Persone che possono chiedere l’apposizione) Possono chiedere l’apposizione dei sigilli: 1. l’esecutore testamentario; 2. coloro che possono avere diritto alla successione; 3. le persone che coabitavano col defun- to, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo; 4. i creditori. L’istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel co- mune in cui ha sede il tribunale o indica- re il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale.
Art. 753 (Persone che possono chiedere l’apposizione) Possono chiedere l’apposizione dei sigilli: 1. l’esecutore testamentario; 2. oloro che possono avere diritto alla successione; 3. le persone che coabitavano col defun- to, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo; 4. i creditori. L’istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel co- mune in cui ha sede il tribunale.
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