Breve commento È stata aggiunta la possibilità che le parti indichino un indirizzo PEC o eleggano un domicilio digitale speciale, anziché indicare la propria residenza o eleggere domicilio, e la lettera delle norme è stata adeguata al deposito telematico anziché in cancelleria.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 769 (Istanza) L’inventario può essere chiesto al tribu- nale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è ese- guito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testa- mento o nominato dal tribunale. L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la re- sidenza o eleggere domicilio nel comu- ne in cui ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. Il tribunale provvede con decreto. Quando non sono stati apposti i sigil- li, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa diret- tamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di de- signazione, al notaio scelto dalla stessa parte.
Art. 769 (Istanza) L’inventario può essere chiesto al tribu- nale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è ese- guito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testa- mento o nominato dal tribunale. L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la re- sidenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. Il tribunale provvede con decreto. Quando non sono stati apposti i sigil- li, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa diret- tamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di de- signazione, al notaio scelto dalla stessa parte.
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