Dossier Riforma giustizia civile

3.4.4. TITOLO V - DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 789 (Progetto di divisione e conte- stazioni su di esso) Il giudice istruttore predispone un pro- getto di divisione che deposita in can- celleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei cre- ditori intervenuti. Il decreto è comunicato alle parti. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugna- bile, dichiara esecutivo il progetto, altri- menti provvede a norma dell’articolo 187. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti

Art. 789 (Progetto di divisione e conte- stazioni su di esso) Il giudice istruttore predispone un pro- getto di divisione che deposita in can- celleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei cre- ditori intervenuti. Il decreto è comunicato alle parti. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugna- bile, dichiara esecutivo il progetto, altri- menti provvede a norma dell’articolo 187. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti

Breve commento È stata aggiunta la possibilità che le parti indichino un indirizzo PEC o eleggano un domicilio digitale speciale, anziché indicare la propria residenza o eleggere domicilio, e la lettera delle norme è stata adeguata al deposito telematico anziché in cancelleria.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 791-bis (Divisione a domanda con- giunta) Quando non sussiste controversia sul

Art. 791-bis (Divisione a domanda con- giunta) Quando non sussiste controversia sul

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