Dossier Riforma giustizia civile

diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o con- domini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascrit- to l’opposizione alla divisione posso- no, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvo- cato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricor- so possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e se- guenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incari- cato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore. Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ri- corso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichia- ra inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’ar- ticolo 739. Il professionista incaricato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a

diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o con- domini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascrit- to l’opposizione alla divisione posso- no, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvo- cato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricor- so possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e se- guenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incari- cato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore. Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ri- corso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichia- ra inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’ar- ticolo 739. Il professionista incaricato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a

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