norma dell’articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di no- mina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non como- damente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applica- no, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal versa- mento del prezzo il professionista inca- ricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri inte- ressati. Ciascuna delle parti o degli altri interes- sati può ricorrere al Tribunale nel termi- ne perentorio di trenta giorni dalla rice- zione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divi- sione. Sull’opposizione il giudice proce- de secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III-bis; non si ap- plicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter. Se l’oppo- sizione è accolta il giudice dà le disposi- zioni necessarie per la prosecuzione del- le operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato. Decorso il termine di cui al quarto com- ma senza che sia stata proposta opposi- zione, il professionista incaricato depo- sita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati.
norma dell’articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di no- mina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non como- damente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applica- no, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal versa- mento del prezzo il professionista inca- ricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri inte- ressati. Ciascuna delle parti o degli altri inte- ressati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dal- la ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III-bis libro secondo, titolo I, capo III- quater ; non si applicano quelle di cui ai commi secon- do e terzo dell’articolo 702-ter al primo comma dell’articolo 281- duodecies . Se l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecu- zione delle operazioni divisionali e ri- mette le parti avanti al professionista incaricato. Decorso il termine di cui al quarto com- ma senza che sia stata proposta opposi-
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