Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al profes- sionista incaricato per gli adempimenti successivi.
zione, il professionista incaricato depo- sita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichia- ra esecutivo il progetto con decreto e ri- mette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.
Breve commento L’intervento modifica i riferimenti normativi contenuti nel quarto comma dell’artico- lo 791-bis per coordinare la disposizione all’avvenuta soppressione del rito sommario, sostituito dal rito semplificato.
3.4.5. TITOLO VI - DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 792 (Deposito del prezzo) L’acquirente che ha dichiarato al prece- dente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offer- to. Il presidente provvede con decreto. Se non sono state fatte richieste di espro- priazione nei quaranta giorni successi- vi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine peren-
Art. 792 (Deposito del prezzo) L’acquirente che ha dichiarato al prece- dente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offer- to. Il presidente provvede con decreto. Se non sono state fatte richieste di espro- priazione nei quaranta giorni successi- vi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine peren-
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