torio di sessanta giorni dalla notificazio- ne, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo of- ferto e presentare nella cancelleria non- ché il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipo- tecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.
torio di sessanta giorni dalla notificazio- ne, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo of- ferto e presentare nella cancelleria il cer- tificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l’ori- ginale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.
Breve commento Sono stati eliminati i superati riferimenti alla cancelleria, in relazione a depositi dive- nuti telematici.
3.4.6. TITOLO VIII - DELL’ARBITRATO
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 825 (Deposito del lodo) La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne pro- pone istanza depositando il lodo in ori- ginale, o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione di ar- bitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del presso il tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbi- trato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo
Art. 825 (Deposito del lodo) La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne pro- pone istanza depositando il lodo in ori- ginale, o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione di ar- bitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui cir- condario è la sede dell’arbitrato. Il tribu- nale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.
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