con decreto. Il lodo reso esecutivo è sog- getto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell’articolo 133, secondo comma. Contro il decreto che nega o concede l’e- secutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in ca- mera di consiglio con ordinanza.
Il lodo reso esecutivo è soggetto a tra- scrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il mede- simo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell’articolo 133, secondo comma. Contro il decreto che nega o concede l’e- secutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in ca- mera di consiglio con ordinanza.
Breve commento Sono stati eliminati i superati riferimenti alla cancelleria, in relazione a depositi dive- nuti telematici.
3.4.7. TITOLO VIII BIS - DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 840-ter (Forma e ammissibilità della domanda) La domanda per l’azione di classe si pro- pone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
Art. 840-ter (Forma e ammissibilità della domanda) La domanda per l’azione di classe si pro- pone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
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