Il ricorso, unitamente al decreto di fissa- zione dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle in- formazioni in esso contenute. Il procedimento è regolato dal rito som- mario di cognizione di cui agli articoli 702- bis e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successi- vi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla pri- ma udienza il tribunale decide con ordi- nanza sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3. La domanda è dichiarata inammissibile: a) quando è manifestamente infondata; b) quando il tribunale non ravvisa omo- geneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell’articolo 840-bis; c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente; d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti
Il ricorso, unitamente al decreto di fissa- zione dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle in- formazioni in esso contenute. Il procedimento è regolato dal rito sem- plificato di cognizione di cui agli artico- li 281- decies e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta gior- ni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il muta- mento del rito. Entro il termine di tren- ta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibili- tà della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria da- vanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice ammini- strativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3. La domanda è dichiarata inammissibile: a) quando è manifestamente infondata; b) quando il tribunale non ravvisa omo- geneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell’articolo 840-bis; c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente; d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti
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