Dossier Riforma giustizia civile

d’ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindi- ci giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e tra- smette gli atti al tribunale per i minoren- ni, innanzi al quale il procedimento, pre- via riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conser- vano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai mi- nori per i quali non è espressamente sta- bilita la competenza di una diversa auto- rità giudiziaria. Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell’articolo 737 del codice di procedura civile, il re- clamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportu- ni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giu- diziaria. Quando il tribunale per i mino- renni procede ai sensi dell’articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di appello per i minorenni.

Breve commento Il Legislatore modifica l’art. 38 disp. att. c.c. relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti. Secondo quan- to precisato nella relazione illustrativa, si è proceduto ad una modifica del secondo comma dell’articolo 38 disp. att. c.c. che è innovatrice solo sul piano della tecnica redazionale, per maggior chiarezza del precetto: si è sostituito, infatti, il generico richiamo ai procedimenti in materia di famiglia per l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni con il puntuale richiamo alle nuove disposizioni che contemplano tali procedimenti, gli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile. L’articolo 38 disp. att. c.p.c., in- fatti, originariamente faceva riferimento ai procedimenti di cui all’articolo 709-ter c.p.c., le cui disposizioni con il d.lgs. n. 149 del 2022 sono state divise nei due articoli ora indicati. Del resto, la possibilità che il giudice adotti d’ufficio i provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 473-bis.39 non esclude l’eventualità che l’adozione di tali provvedimenti sia richiesta dalla parte interessata, con autonomo ricorso.

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