Dossier Riforma giustizia civile

individuali omogenei fatti valere in giudizio. L’ordinanza che decide sull’ammissibi- lità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, en- tro quindici giorni dalla pronuncia. Quando l’inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), il ricorrente può riproporre l’azione di classe quando si siano verificati muta- menti delle circostanze o vengano de- dotte nuove ragioni di fatto o di diritto. L’ordinanza che decide sull’ammissi- bilità dell’azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua co- municazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di ap- pello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal depo- sito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell’ammissi- bilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non so- spende il procedimento davanti al tri- bunale. Con l’ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l’ordinanza di inammissibilità, il giudi- ce regola le spese.

individuali omogenei fatti valere in giudizio. L’ordinanza che decide sull’ammissibi- lità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, en- tro quindici giorni dalla pronuncia. Quando l’inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), il ricorrente può riproporre l’azione di classe quando si siano verificati muta- menti delle circostanze o vengano de- dotte nuove ragioni di fatto o di diritto. L’ordinanza che decide sull’ammissi- bilità dell’azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua co- municazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di ap- pello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal depo- sito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell’ammissi- bilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non so- spende il procedimento davanti al tri- bunale. Con l’ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l’ordinanza di inammissibilità, il giudi- ce regola le spese.

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