Dossier Riforma giustizia civile

del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito; c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’opposizione, con le relative conclusioni. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricor- so, designa il relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro quaran- ta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio. Il ricorso, unitamente al decreto di fis- sazione dell’udienza, deve essere comu- nicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resi- stente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi do- cumenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli pri- ma, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall’udienza di com- parizione delle parti, il tribunale prov- vede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedi- mento impugnato.

del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito o il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pub- blici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale; c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’opposizione, con le relative conclusioni. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricor- so, designa il relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro quaran- ta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio. Il ricorso, unitamente al decreto di fis- sazione dell’udienza, deve essere comu- nicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resi- stente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste. Non sono ammessi nuovi mezzi di pro- va e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli pri- ma, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall’udienza di com- parizione delle parti, il tribunale provvede

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