Dossier Riforma giustizia civile

04. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Di seguito le nuove disposizioni modificate dal correttivo Cartabia.

4.1. ARTICOLO 3 - INTERVENTO DAVANTI AL COLLEGIO Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositare telematicamente o intervenendo all’udienza. Il pubblico ministero che interviene all’udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono riportate a verbale. Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle con- clusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d’ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l’integrazione dell’istruzione.

4.2. ARTICOLO 12-BIS - DEI MEDIATORI FAMILIARI

Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari. L’elenco è tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblica- te nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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