Dossier Riforma giustizia civile

4.3. ARTICOLO 12-QUINQUIES - DOMANDE DI ISCRIZIONE

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell’atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla pre- sentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) attestazione rilasciata dall’associazione professionale ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 5) i titoli e i documenti che l’aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza. Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono es- sere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all’ar- ticolo 12-ter effettua i controlli previsti dall’articolo 71 del citato decreto. Il presidente pro- cede in ogni caso ai sensi dell’articolo 17.

4.4. ARTICOLO 13 - ALBO DEI CONSULENTI TECNICI

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L’albo è diviso in categorie. [Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale;

4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giu- ridica o forense.] Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e

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