Dossier Riforma giustizia civile

i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i re- quisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’artico- lo 24-bis.

4.5. ARTICOLO 16 - DOMANDE D’ISCRIZIONE

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tri- bunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell’atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla pre- sentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione all’associazione professionale; 5) i titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capa- cità tecnica; 5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 13, quarto comma. Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4.6. ARTICOLO 21 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l’addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa in- vitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell’articolo 15 quinto comma.

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