4.7. ARTICOLO 45 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CANCELLIERE La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell’articolo 136 del codice contiene l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’i- struttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.
4.8. ARTICOLO 46 - FORMA E CRITERI DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facil- mente leggibile. Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza al- terazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata. Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo con- to della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono com- presi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presen- te articolo.
218
Made with FlippingBook Online newsletter maker