4.9. ARTICOLO 56 - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE PER CIASCUNA CAUSA Dopo il deposito dell’atto introduttivo del giudizio a norma dell’articolo 319 del codice, il capo dell’ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell’istruzio- ne della causa.
4.10. ARTICOLO 58 - MANCANZA DI DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O DI ELEZIONE DI DOMICILIO Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o non ha in- dicato un indirizzo di posta elettronica certificata del codice, le notificazioni e le comuni- cazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge e fermo quanto previsto dall’articolo 149-bis del codice. 4.11. ARTICOLO 70 - ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI COMPARIZIONE L’istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell’art. 163 bis ultimo comma del codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa. Il decreto del presidente scritto in calce al ricorso fissa l’udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. Alle parti non costi- tuite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente. Se all’udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della co- municazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comu- nicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.
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