numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto. Le regole tecniche per l’a- dozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione as- sicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l’atto in allegato al quale esso è stato depositato. Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma un fascicolo cartaceo d’ufficio in cui è inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.
4.17. ARTICOLO 75 - NOTA DELLE SPESE Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deposita la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.
4.18. ARTICOLO 76 - POTERE DELLE PARTI SUI FASCICOLI Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti pro- dotti su supporto cartaceo e inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e far- sene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sui diritti di copia. Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei do- cumenti informatici e l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
4.19. ARTICOLO 77 - RITIRO DEL FASCICOLO CARTACEO DI PARTE
Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell’articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.
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