Il giudice che ha esteso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscri- zione. Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.
4.22. ARTICOLO 123 - AVVISO D’IMPUGNAZIONE ALLA CANCELLERIA
L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deposita immediatamente copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il provvedimento impugnato.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell’impugnazione.
4.23. ARTICOLO 159- BIS - ISCRIZIONE A RUOLO DEL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE La parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 4.24. ARTICOLO 159-TER - ISCRIZIONE A RUOLO DEL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE A CURA DI SOGGETTO DIVERSO DAL CREDITORE Colui che, prima che il creditore abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un’istanza iscrive a ruolo il processo depositando una copia dell’atto di pignoramento. Quando all’iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modali- tà non telematiche e la copia dell’atto di pignoramento può essere priva dell’attestazione di conformità. Quando l’istanza proviene dall’ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all’articolo 520, primo comma, del codice, all’iscrizione a ruolo provvede d’ufficio il can- celliere. Quando l’iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei
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