2) domicilio professionale nel circondario del tribunale; 3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi; 4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate; 5) di essere iscritto all’ordine professionale. Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica compe- tenza tecnica del richiedente. I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conse- guenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecu- zione; b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Con- siglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazio- nale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggior- mente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecu- zioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. I professionisti che aspirano alla conferma dell’iscrizione nell’elenco debbono farne do- manda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri 3) e 4), e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma. Ai fini della conferma dell’iscrizione nell’elenco, devono ricorrere, anche alternativamen- te, i seguenti requisiti: a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
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