4.27. ARTICOLO 181 - DISPOSIZIONI SULLA DIVISIONE Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti. Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l’udienza davanti a sé per la comparizio- ne delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-undecies e seguenti del codice. 4.28. ARTICOLO 196-QUATER - OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E DI PROVVEDIMENTI Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei di- fensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indican- done specificamente la ragione. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche re- golamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi te- lematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.
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