4.29. ARTICOLO 196-QUINQUIES - DELL’ATTO DEL PROCESSO REDATTO IN FORMA- TO ELETTRONICO L’atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti ed è depositato telemati- camente nel fascicolo informatico. In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice. Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario questi vi ap- pone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. Se l’atto del processo è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico. Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all’articolo 133 del codice, quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico. Se il provvedimento di correzione di cui all’articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del prov- vedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo in- serisce nel fascicolo informatico. 4.30. ARTICOLO 196-NOVIES - POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI CO- PIE DI ATTI E DI PROVVEDIMENTI Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta- no la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di confor- mità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscri- zione a ruolo e le le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.
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