4.31. ARTICOLO 196 - DUODECIES - UDIENZA CON COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI A DISTANZA L’udienza di cui all’articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguarda- re il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti e, se l’udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l’articolo 84. Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza. Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti e l’u- dienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedi- mento. In presenza di gravi motivi il giudice può autorizzare, su istanza dei difensori formulata anche all’udienza, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi. I difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni del presente articolo e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell’udienza. Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Mini- stero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell’udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell’u- dienza in cui si discute la causa.
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