03. LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
3.1. LIBRO I - DISPOSIZIONI GENERALI
3.1.1. TITOLO I - DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 38 c.p.c. (Incompetenza) L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono ecce- pite, a pena di decadenza, nella compar- sa di risposta tempestivamente deposi- tata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è rias- sunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
Art. 38 (Incompetenza) L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono ecce- pite, a pena di decadenza, nella compar- sa di risposta tempestivamente deposi- tata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è rias- sunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
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