damento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel te- sto modificato dal decreto legislativo n.149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data 28 febbraio 2023. 7. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1-quater.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 1° gennaio 2023. Il correttivo è in vigore dal 26 novembre 2024 , a questo proposito, il riferimento tempo- rale “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai proce- dimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”, sembra che richiama l’art. 35, comma 1, del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), a norma del quale “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 feb- braio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti” . Il correttivo alla riforma, quindi, secondo i primi commentatori, dovrebbe “ integrare e cor- reggere le norme regolanti procedimenti il cui avvio si colloca nel passato rispetto al cor- rettivo ma nel futuro rispetto alla riforma”.
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