Dossier Riforma giustizia civile

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi pre- visti dall’articolo 28 sono rilevate d’uffi- cio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competen- za, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezio- ne del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi pre- visti dall’articolo 28 sono rilevate d’uf- ficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competen- za, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezio- ne del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

Breve commento Viene modificato l’articolo 38 in modo da anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d’ufficio la propria incompetenza: non più «entro la prima udienza» ma con il decreto emesso all’esito delle verifiche preliminari ai sensi dell’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza. In questo modo, si garantisce maggiore celerità nella definizione delle cause proposte al giudice incompetente: il rilievo in udienza avviene più di quattro mesi dopo l’intro- duzione della causa, e nella maggior parte dei casi rende necessario concedere alle par- ti un ulteriore termine per poter prendere posizione sul punto, con ulteriore dilazione del processo; il rilievo in sede di verifiche preliminari avviene invece circa due mesi dopo l’introduzione della causa e fa sì che le parti possano prendere posizione sul pun- to già con le memorie integrative di cui all’articolo 171-ter, in modo che già alla prima udienza il giudice è posto in condizione di adottare il provvedimento e, se del caso, dichiarare la propria incompetenza. Il deposito delle memorie integrative, nelle quali le parti dovranno comunque svolgere per intero le proprie difese su tutto l’oggetto del procedimento, non è comunque superfluo, dal momento che ai sensi dell’articolo 50 in caso di tempestiva riassunzione la causa «prosegue» davanti al giudice competente, il quale quindi potrà immediatamente disporre la celebrazione della prima udienza sulla base delle allegazioni e delle deduzioni istruttorie svolte dalle parti nella fase svoltasi davanti al primo giudice.

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