Recependo l’osservazione n. 1, formulata sul punto dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è stato specificato che, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 siano rilevate di ufficio non oltre la prima udienza, al fine di chiarire la disciplina applicabile ai riti che non prevedono l’adozione del decreto previsto dall’articolo 171-bis c.p.c.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza) Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti quaranta successivi, depositare alla Corte di cassazione scrit- ture difensive e documenti.
Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza) Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, de- positare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
Breve commento Con la disposizione in oggetto, in accoglimento tanto della indicazione della Commis- sione Giustizia del Senato quanto dell’osservazione n. 3 formulata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in tema di regolamento di competenza, si è sostituito il termine di venti giorni previsto dall’ultimo comma dell’articolo 47 per il deposito da parte del resistente di scritti e documenti con il più ampio termine di quaranta giorni. Trattasi del termine per repliche, che deve essere più ampio rispetto a quello (di venti giorni dall’ultima notificazione) previsto dal terzo comma per il deposito dell’istanza e dei documenti, per consentire alla cancelleria di formare il fascicolo telematico.
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